Statuto
1. Studio della genesi, dinamica, evoluzione o degenerazione delle diverse forme e livelli di conflitto.
2. Studio dei processi comunicativo-relazionali inerenti i suddetti livelli, anche con riferimento ai processi delle identità e dei mutamenti politico istituzionali, culturali, della globalizzazione, della immigrazione, delle dinamiche interculturali e interreligiose.
3. Studio, sperimentazione e verifica di metodi e tecniche operative applicabili ai suddetti livelli e finalizzate: 1) alla prevenzione, gestione e mediazione dei conflitti; 2) al miglioramento della qualità dei processi comunicativo-relazionali; 3) all’incremento delle diverse forme di cooperazione e sicurezza.
4. Analisi degli scenari e dei fattori e contesti politici, storici, socio-culturali, psicologici, comunicativi, di genere, economici, giuridici, religiosi, più rilevanti per una migliore e più globale comprensione del conflitto e della polarità guerra-pace.
5. Individuazione e studio delle aree e situazioni di crisi e conflitto potenziale e già conclamato anche con riferimento alle dinamiche economiche o politiche connesse al traffico internazionale di armi
6. Studio e predisposizione di piani di intervento per la prevenzione, la mediazione e la gestione costruttiva dei conflitti ai diversi livelli, privilegiando le possibilità offerte dall’azione non violenta, dal counseling alla mediazione, dal peace-building al peace-keeping.
7. individuazione dei fattori e processi che ostacolano i processi di pace e la costituzione di organismi e istituzioni ad essi preposti a livello mondiale, macro-regionale, nazionale e locale.
8. Studio, sperimentazione e verifica di metodologie e tecniche non violente nel settore della sicurezza; predisposizione di piani di formazione e intervento a riguardo.
9. Studio del ruolo svolto dai mezzi di informazione in rapporto: 1) alla legittimazione e riproduzione di valori, credenze e modelli relazionali basati sulla discriminazione, l’oppressione, lo scontro, la violenza, la guerra; 2) all’affermarsi di nuove prospettive, valori e modelli relazionali orientati alla pace, alla coscienza planetaria, al dialogo e alla cooperazione.
10. Studio dei rapporti tra ricerca scientifica e tecnologica, etica, consapevolezza e responsabilità.
11. Analisi del ruolo dell’educazione e formazione nella prevenzione dei conflitti e nella costruzione di una cultura di pace.
12. Studio dei rapporti tra pace e conflitti e: modelli di sviluppo, distribuzione e uso delle risorse, modalità di produzione e di consumo, diritti umani.
Allo scopo di permettere l’interscambio di competenze e conoscenze e per eseguire con maggiore efficacia i suoi fini istitutivi il Centro può sviluppare, anche sulla base di specifiche convenzioni, attività di ricerca, sensibilizzazione, divulgazione e formazione, tra cui, a titolo indicativo:
1. la cooperazione scientifica e didattica con le Facoltà, i Corsi di Laurea, i Dipartimenti e i Centri di ricerca delle Università aderenti o altre Università italiane o straniere, nonché con Istituzioni scientifiche ed Enti pubblici, Organizzazioni non governative (ONG) od imprese private, anch’essi italiani o stranieri, che svolgano attività affini o complementari;
2. la promozione e il sostegno di iniziative di studio e formazione quali ad es: convegni scientifici, laboratori, corsi di alta formazione (master, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento e aggiornamento, CDL e LS nell’ambito di una o più delle università convenzionate), campagne di sensibilizzazione e/o educazione nelle scuole, testi scientifici e sussidi didattici, portali web, riviste etc.;
3. l’elaborazione e lo svolgimento di consulenze, progetti di ricerca, studi di fattibilità, progetti di formazione e intervento per enti pubblici e privati;
4. la concessione di premi e borse di studio nelle aree di interesse del centro, con particolare attenzione agli studenti provenienti da realtà contrassegnate da gravi situazioni di conflitto.
In ordine allo svolgimento di tali attività il Centro può aderire a – o promuovere – anche sulla base di quanto previsto dall’art. 91 del D.P.R. 382/80, ulteriori centri di ricerca o consorzi interuniversitari con attività affini o complementari, impegnarsi in problemi di interesse nazionale, prendere parte a progetti finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Presso il Centro si può usufruire di borse di studio e di contratti di formazione e di addestramento erogati da Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, nonché di comandi e di distacchi concessi dal Ministero della Pubblica Istruzione a personale docente della scuola di ogni ordine e grado, al personale tecnico e scientifico delle Università aderenti o proveniente da altre università o amministrazioni secondo le normative in vigore. Il Consiglio direttivo può concedere l’autorizzazione all’uso temporaneo delle sue strutture ad ospiti stranieri o italiani (visiting professors e visiting students) che ne facciano richiesta.
Le attività del Centro possono essere dirette e/o attuate dai docenti e ricercatori ad esso aderenti nelle sedi delle Università di appartenenza.
Art. 3 – Composizione del Centro
Possono far parte del centro quali membri ordinari i professori universitari (strutturati e a contratto, ivi inclusi i docenti di scuole di specializzazione e master), i ricercatori universitari e gli assegnisti di ricerca aventi interessi e competenze tecnico scientifiche e/o didattiche attinenti ai campi di ricerca del centro, purché:
1. Appartenenti alle Università contraenti.
2. Appartenenti ad altre università italiane o straniere ma impegnati su specifici progetti promossi dal Centro.
Possono altresì essere ammessi al centro in qualità di membri cooptati:
c. i professori e i ricercatori di università italiane e straniere, anche non aderenti, nonché ricercatori e studiosi di chiara fama, purché impegnati a promuovere e/o sostenere attività attinenti ai campi di interesse del centro sia nelle rispettive istituzioni di appartenenza sia nella società civile.
Possono infine afferire al centro laboratori e centri universitari di ricerca italiani e stranieri, ciascuno dei quali designerà un proprio rappresentante all’interno del comitato tecnico-scientifico. L’afferenza si intende in qualità di soggetti collettivi e non comporta l’automatica afferenza dei singoli membri di tali centri, che, se vorranno, dovranno presentare domanda a titolo personale e avere i requisiti di cui ai precedenti paragrafi.
Sulle domande di ammissione si esprime il Consiglio Direttivo e provvede conformemente il Rettore dell’Università sede amministrativa del Centro.
Il diritto di recesso è esercitabile da tutti gli aderenti al Centro per giustificati motivi, purché con una scelta temporale che non comprometta il risultato di ricerche o non comporti inadempimento di obbligazioni assunte dal Centro nei confronti di terzi.
Possono aderire al centro ulteriori Università che ne facciano domanda, su parere conforme del Consiglio Direttivo. In tal caso si provvede all’adeguamento del presente atto e alla nomina nel consiglio direttivo di due rappresentanti per ciascuna università, designati con le modalità di cui all’art. 6.
Ogni Ente, fondazione o associazione che a giudizio del Consiglio direttivo contribuisca significativamente alle entrate del Centro (anche sotto forma di apparecchiature o altri beni, anche in comodato) può chiedere che un suo rappresentante partecipi in qualità di membro cooptato alle riunioni del consiglio direttivo, come da art. 6.
Art. 4 - Sede del Centro
La sede amministrativa del Centro è stabilita per ogni triennio presso l’Università cui appartiene il Direttore in carica. In caso di trasferimento del direttore ad altra università aderente al centro anche la sede amministrativa viene automaticamente trasferita come pure la dotazione economica, salvo diversa deliberazione del consiglio direttivo.
Per le attività organizzative, didattiche e di ricerca il centro può dotarsi di una o più sedi anche decentrate e in aree geografiche diverse rispetto alle università aderenti.
Strutture operative distinte per ambiti tematici denominate SEZIONI possono essere create presso le università aderenti e possono avere sede operativa anche decentrata (v. più oltre art. 9).
Art. 5 Organi del Centro
Sono organi del Centro: a) il consiglio direttivo b) il direttore c) i coordinatori delle SEZIONI d) il comitato tecnico-scientifico.
Art. 6 - Consiglio Direttivo
E’ composto da 2 membri per ciascuna delle Università aderenti, indicati dal Comitato Tecnico-Scientifico al proprio interno e nominati dal Rettore della Universitá di appartenenza. Il Consiglio Direttivo puó cooptare inoltre – temporaneamente o per l’intero mandato – ulteriori componenti, anche scelti tra i rappresentanti di quegli enti che contribuiscono maggiormente, in denaro, servizi o attrezzature, alle entrate del Centro. I membri cooptati non hanno elettorato attivo o passivo ed esprimono soltanto parere consultivo.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal direttore ed esercita le seguenti funzioni: – approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; – delibera l’istituzione delle SEZIONI e ne regolamenta il funzionamento; – determina i finanziamenti per le sezioni e per i progetti e le attività del centro; – delibera, nei modi di legge, la stipula di convenzioni di ricerca, consulenza, formazione; – delibera, con le procedure di legge, l’accettazione di donazioni e contributi, e su ogni altra attività attinente l’amministrazione straordinaria del Centro; determina il programma delle attività scientifiche e identifica i responsabili funzionali dei singoli progetti.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è rinnovabile. Si riunisce di norma per l’approvazione dei bilanci, nonchè ogni volta che il Direttore o almeno un terzo dei componenti lo reputino necessario, dietro convocazione del Direttore stesso su espresso ordine del giorno da comunicare almeno una settimana prima anche via e-mail. E’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti non cooptati e a tale fine non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza; delibera, a maggioranza semplice e in caso di parità di voti, nelle votazioni a scrutinio palese, prevale il voto del Direttore. Sono ammesse deleghe purché il delegato sia un membro del centro. Nel caso che il numero dei componenti superi le 10 unità, il consiglio può eleggere una giunta cui delegare in tutto o in parte i propri poteri.
Art. 7 – Direttore del Centro
Il Direttore del Centro viene eletto dal comitato tecnico-scientifico e nominato con decreto rettorale dell’università di appartenenza. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Svolge le seguenti funzioni: rappresenta il Centro e ne cura i rapporti esterni; ha la responsabilità contabile ed amministrativa del Centro; convoca e presiede il Comitato tecnico-scientifico ed il Consiglio Direttivo; sottopone al Consiglio Direttivo, per l’esame e l’approvazione, gli schemi delle delibere da assumere; sovraintende al funzionamento del Centro, ivi inclusa la gestione del personale e l’attribuzione di incarichi di collaborazione professionale; provvede più in generale al disbrigo dell’ordinaria amministrazione.
Il Direttore del Centro designa, fra i membri del Consiglio Direttivo, un Vice direttore non dello stesso ateneo con il compito di svolgere funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento ed ogni altra funzione delegata dal direttore.
Art. 8 – Comitato Tecnico-Scientifico
E’ composto dai membri ordinari e cooptati di cui all’ art. 3 punti a, b e c. I membri cooptati non hanno elettorato attivo e passivo.
Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge le seguenti funzioni: designa nel proprio seno i membri del Consiglio Direttivo; elegge il Direttore del Centro; indica le linee generali di indirizzo per le attività del Centro; propone e richiede modifiche allo statuto.
Il Comitato viene convocato di norma dal Direttore del Centro almeno una volta l’anno e comunque ogni qualvolta la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti su preciso ordine dei giorno. Le adunanze sono ritenute valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei componenti del comitato. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono assunte, salva diversa disposizione delle presenti norme, a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 9 – Coordinatori di SEZIONE
A ciascuna delle SEZIONI in cui si articola funzionalmente il Centro è preposto un coordinatore eletto al suo interno dai membri ordinari aderenti alla SEZIONE. Ogni membro del centro può afferire a più di una sezione, ma solo una sarà quella in cui sceglie di esercitare l’elettorato attivo e passivo. Il Coordinatore di una SEZIONE dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Sovrintende le attività scientifiche e didattiche della SEZIONE, cura l’ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa, redige annualmente un rendiconto e una relazione sulle attività svolte che sottopone al Consiglio direttivo, e per conoscenza, al comitato tecnico-scientifico.
Art. 10 – Disposizioni funzionali
La gestione amministrativa e contabile del Centro è regolata secondo le disposizioni dell’università sede amministrativa. Il Bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 31 marzo di ogni anno. Essi dovranno essere inviati ai Rettori delle Università convenzionate unitamente a una relazione sull’attività svolta.
Per l’espletamento delle sue attività il Centro potrà avvalersi anche di altre istituzioni e/o organizzazioni pubbliche e/o private, ai sensi delle vigenti disposizioni. Gli atti del Centro che richiedono ex lege autorizzazioni o approvazioni da parte degli organi istituzionali dell’Università sono sottoposti agli organi competenti dell’Università sede amministrativa.
Per la gestione dei fondi assegnati dal Centro alle SEZIONI o a responsabili di progetti ad esse afferenti il coordinatore potrà optare di avvalersi delle strutture della sede amministrativa del centro oppure del dipartimento, laboratorio o centro interdipartimentale di cui fa parte. L’opzione va inviata per iscritto al Direttore e vale per l’intero triennio salvo validi e comprovati motivi. Le SEZIONI e/o i responsabili di progetti dovranno comunque precisare l’utilizzazione dei fondi loro assegnati, disponendo le relative spese in accordo con quanto deliberato dal Consiglio direttivo.
Art. 11 – Finanziamento, Beni e Personale
Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da contributi e convenzioni di vari soggetti, tra cui:
* Regioni, Ministeri ed altri Enti pubblici o privati, o imprese, Consorzi e Fondazioni.
* Consiglio Nazionale delle Ricerche;
* Enti di ricerca ed organi dì carattere sovranazionale o comunitario;
* Piani di settore e/o fondi pubblici di ricerca finalizzata;
* Fondi della Comunità Europea e Convenzioni Internazionali;
Le attrezzature acquistate con delibera del Consiglio Direttivo previa registrazione in apposito inventario della sede amministrativa, verranno allocate presso le singole sezioni per il periodo d’uso. In caso di cessazione del Centro le attrezzature e gli eventuali fondi disponibili saranno ripartiti tra le sedi convenzionate.
Previa intesa con i Dipartimenti e/o gli istituti, laboratori e centri interessati, il Centro potrà, utilizzare i locali e le apparecchiature funzionali in dotazione alle strutture cui afferiscono i docenti, i ricercatori e gli assegnisti di ricerca aderenti al Centro, regolando se richiesto, i rimborsi dei relativi costi.
Costituiscono personale di ricerca del Centro i professori, ricercatori e assegnisti aderenti al Centro. Per la realizzazione di specifici progetti possono altresì essere conferiti incarichi a ricercatori ed esperti esterni. Per il personale con funzioni tecnico-esecutive il Centro potrà disporre, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, di personale messo a disposizione da Dipartimenti, Istituti, centri e laboratori o di altro personale messo a disposizione da enti o da altre istituzioni pubbliche o private sulla base di apposita convenzioni e, altresì, di personale a contratto e di collaboratori occasionali.
Art. 12 – Disposizioni transitorie
Sono promotori del Centro i Professori e ricercatori di seguito elencati:
Prof. Enrico Cheli (Università di Siena)
Prof. Marcello Flores D’Arcais (Università di Siena)
Prof. Nicola Labanca (Università di Siena)
Dott. Francesco Tullio (Università di Siena)
Prof. Franco Cazzola (Università di Firenze)
Prof. Giovanna Ceccatelli Gurrieri (Università di Firenze)
Prof. Alberto L’Abate (Università di Firenze)
Prof. Giorgio Gallo (Università di Pisa)
Prof. Sandro Polsi (Università di Pisa)
Prof. Fabio Tarini (Università di Pisa)
Prof. Andrea De Guttry (Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa)
Prof. Barbara Henry (Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa)
Inoltre afferiscono al Centro sin dalla fondazione i Professori e ricercatori di seguito elencati:
Prof. Giovanni Gozzini (Università di Siena)
Prof. Bruno Rossi (Università di Siena)
Prof. Luciano Bozzo (Università di Firenze)
Prof. Paolo Ceri (Università di Firenze)
Prof. Domenico Maselli (Università di Firenze)
Dott. Marco Mayer (Università di Firenze)
Prof. Rodolfo Ragionieri (Università di Firenze)
Dott. Antonella Sapio (Università di Firenze)
Dott. Giovanni Scotto (Università di Firenze)
Dott. Pierluigi Consorti (Università di Pisa)
Prof. Fabio Fineschi (Università di Pisa)
Dott. Laura Lecchini (Università di Pisa)
Prof. Claudia Martini (Università di Pisa)
Prof. Nicola Bellini (Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa)
Prof. Paolo Bianchi (Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa)
Dott. Anna Loretoni (Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa)
Prof. Alfredo Massart (Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa)
Prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa)
In via provvisoria, nella fase di attivazione degli organi previsti nella presente convenzione, onde consentire l’attuazione degli adempimenti a tal fine necessari, la direzione del Centro Interuniversitario di ricerca sarà assunta dal Prof. Enrico Cheli dell’Università di Siena che viene delegato ad apportare alla convenzione quelle modifiche formali che si rendessero necessarie in sede di approvazione per conformarlo alla normativa vigente. La sede amministrativa sarà pertanto in tale fase presso detta università.
Art. 13 -Modifiche, disposizioni di rinvio, controversie
Modifiche alla presente convenzione possono essere proposte da una rappresentanza di almeno un quinto dei membri del Comitato tecnico-scientifico e deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi.
Le disposizioni della vigente legislazione Universitaria e quelle regolamentari dell’Ateneo sede dell’Amministrazione del Centro si applicano anche per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere nell’interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la questione verrà definita da un collegio arbitrale composto ed operante ai sensi degli art. 806 e seguenti C.P.C.
